Trovare un lavoro a chi ne ha la necessità può diventare un lavoro. Il mercato del lavoro, infatti, ha subito, negli ultimi anni notevoli trasformazioni che hanno profondamente cambiato il modo di trovare una occupazione. A ciò si aggiunge il fatto che gli uffici di collocamento, col tempo, hanno perso il ruolo di intermediari, limitando le proprie attività ad attestare lo stato di disoccupazione dei propri iscritti. Tali circostanze hanno determinato un notevole sviluppo di agenzie specializzate che si occupano di offrire due tipologie di servizi: somministrazione di lavoro intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Nel caso della somministrazione, il servizio offerto dalle agenzie di lavoro dà vita ad un tipo particolarissimo di rapporto di lavoro, chiamato, contratto di somministrazione. Tale contratto coinvolge tre soggetti: l’agenzia di lavoro seleziona e stipula il contratto con il lavoratore, l’utilizzatore che è l’azienda che necessita della figura professionale ed il lavoratore. Tra i tre soggetti vengono stipulati due contratti: uno tra l’azienda di lavoro ed il lavoratore che, di fatto, assume il lavoratore e lo “fornisce” all’impresa che lo richiede ed un contratto tra l’agenzia e l’impresa utilizzatrice.
Per quanto riguarda, invece, il servizio di intermediazione, le agenzie si occupano di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro tramite la raccolta di curriculum, attività di preselezione ed incontri con le imprese che cercano personale. Tale servizio di configura come una vera e propria attività di consulenza che l’agenzia offre alle imprese per individuare profili idonei a ricoprire delle posizioni lavorative all’interno dell’azienda cliente.
Le agenzie di lavoro per poter operare sul mercato, devono essere riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed essere iscritte in un apposito Albo. L’autorizzazione deve essere richiesta inviando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. I requisiti richiesti per l’apertura dell’agenzia ed la conseguente autorizzazione, prevedono la costituzione di una società di capitali, una cooperativa o un consorzio. Se l’agenzia intende operare solo nella selezione e supporto alla riallocazione professionale è possibile aprire anche solo una società di persone.
Nel caso delle agenzie di somministrazione la relativa società deve avere un capitale sociale minimo di 600 euro e la disponibilità di un deposito cauzionale di 350mila euro per i primi due anni di attività. Se, diversamente, si vuole aprire una agenzia che si occupi solo di intermediazione, è necessario un versamento di capitale pari a 50mila euro e lo svolgimento delle attività in almeno quattro regioni. Per ogni altra informazione si rimanda al Decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003 che disciplina questa specifica materia.
Fonte immagini. www.studiobosso.it
chiedo di essere contattato per poter aprire un’agenzia interinale.
Cordialità