La nascita di un bambino provoca una gioia smisurata per i genitori che magari l’hanno tanto aspettato. Nei primi mesi di vita si sa che i neonati hanno bisogno di tante cure e attenzioni, motivo per cui i genitori, una volta rientrati al lavoro potrebbero avere bisogno di permessi lavorativi per occuparsi del proprio bambino.
Fortunatamente la legge italiana ha previsto tre tipi di congedi per i genitori, naturalmente retribuiti, vediamoli nel dettaglio.
- Il primo è il congedo di maternità: cioè quel periodo di astensione obbligatoria per la mamma nei primi mesi di vita del bambino, dal luogo lavorativo. Tale periodo va da considerarsi a partire da due mesi antecedenti il parto a tre mesi successivi alla nascita del bambino. Se il lavoro non è rischioso e il medico acconsente, la donna può decidere di andare in maternità un mese prima la nascita del bambino, in modo da avere un mese in più dopo.
La maternità anticipata può essere richiesta nel caso di complicanze che potrebbero essere pericolose per il bambino, in caso di lavori molto pesanti e in caso di condizioni di lavoro pericolose al nascituro. L’indennità in tale periodo è dell’80% di retribuzione e per alcuni contratti, viene previsto il restante 20% direttamente dal datore di lavoro. In tale periodo le donne dipendenti hanno diritto anche al continuo versamento di contributi per la pensione.
- Il secondo è il congedo di paternità: qualora ci fosse la necessità il padre può chiedere periodi di assenza dal luogo lavorativo per prendersi cura del figlio con le stesse condizioni della moglie. Anch’esso percepirà l’80% della retribuzione in tale periodo di congedo.
- Il terzo è il congedo parentale: tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, per un periodo massimo di dieci mesi, fino al compimento dell’ottavo anno del bambino. Per incentivare il congedo da parte dei padri, tale limite è alzato a undici, qualora avesse preso almeno 3 mesi di aspettativa dal lavoro. Per i primi 3 anni di vita del bambino, la retribuzione indennizzata dall’Inps è del 30% fino a 6 mesi consecutivi di congedo. Dopo tale periodo la retribuzione subirà delle diminuzioni. Tali cifre e periodi vengono comunque descritti sul sito dell’Inps.
Fonte immagine – http://www.alfemminile.com/nivea/congedo-parentale-e-paternita-le-leggi-d39346.html