Le dimissioni in bianco sono una pratica assolutamente illegale ma molto diffusa che consiste nel sottoporre alla firma del lavoratore o della lavoratrice neoassunta la domanda di dimissioni in caso di infortunio o malattia, ma soprattutto in caso di gravidanza.
Si stima, infatti, che oltre la metà delle conclusioni dei rapporti di lavoro a causa della nascita di un figlio non scaturisce da una scelta volontaria delle donne ma da un esplicito atto ricattatorio effettuato dai datori di lavoro a carico delle lavoratrici per eludere la norma in materia di licenziamenti.
Su questo fronte, al fine di contrastare questa pratica illegale, è intervenuto il Governo nell’ambito della riforma del lavoro, approvata di recente. Ad onor del vero la questione era già stata affrontata nel 2007 con la legge 188 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera” con la quale si stabiliva che le dimissioni volontarie devono essere effettuate dal lavoratore, per iscritto, ed utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dalle direzioni del lavoro o i centri per l’impiego, recanti un numero progressivo e validi per soli 15 giorni al fine di evitare la firma preventiva. Successivamente, il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno, ha abrogato la legge 188 per cui, a partire dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie possono essere presentate direttamente al datore di lavoro, ritornando, di fatto, alla situazione di rischio per la tutela del lavoratore.
Il Ministro Fornero, nell’ambito della riforma del lavoro, ha inteso dare una stretta significativa alla brutta pratica delle dimissioni in bianco. La nuova norma, infatti, introduce il sistema di convalida, stabilendo che la risoluzione consensuale del contratto o le dimissioni volontarie presentate dai lavoratori durante i 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 mesi di accoglienza di un minore adottato o in affidamento, devono essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Il servizio ispettivo potrà invitare il lavoratore per verificare la sua reale intenzione di lasciare il lavoro. Solo a seguito della verifica le dimissioni saranno effettivamente efficaci.
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