La valutazione dei rischi da interferenza rappresenta uno strumento efficace per la prevenzione degli infortuni e degli incidenti. Realizzare questo documento è un obbligo, ma non solo: vediamo perché.
Uno degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 corrisponde alla stesura del DUVRI, il documento unico per la valutazione rischi da interferenze. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, infatti, ha codificato e riunito le diverse disposizioni normative che prima erano presenti fra l’altro nel D. Lgs. n. 626 del 1994, di cui ha preso il posto. In particolare è l’articolo 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 che disciplina il DUVRI, e che lo identifica come lo strumento attraverso il quale è possibile non solo valutare i rischi, ma anche segnalare le misure di sicurezza che devono essere messe in pratica per ridurre al minimo o addirittura eliminare i rischi da interferenza tra le attività che vengono affidate agli appaltatori e agli eventuali subcontraenti e quelle che vengono effettuate dal committente nel medesimo luogo di lavoro.
A che cosa serve il DUVRI
Questo documento permette di certificare l’avvenuta informazione degli operatori affidatari a proposito dei rischi che si riscontrano nel contesto in cui essi sono chiamati a operare e in relazione alle misure di prevenzione dei rischi che vengono adottate. Il DUVRI nella maggior parte dei casi viene allegato al contratto di appalto che la committenza stipula con le aziende appaltatrici prima che i servizi e i lavori vengano svolti. Redigere il documento è un obbligo del datore di lavoro per le attività che vengono svolte da lavoratori autonomi o da aziende appaltatrici presso la sede, come strumento di tutela della sicurezza e della salute nei posti di lavoro.
Il DUVRI trova spazio nel più ampio ambito della redazione del documento di valutazione rischi.
Che cosa sono le interferenze
Quando si parla di interferenze si fa riferimento a quei rischi che provengono da interferenze dovuti all’affidamento di attività nel contesto dell’unità produttiva o dell’azienda che vengono messi in evidenza nel DUVRI. Nel novero dei rischi interferenti ci sono quelli che derivano dalle sovrapposizioni di diverse attività che vengono effettuate da appaltatori diversi; inoltre, i rischi che le lavorazioni dell’appaltatore immettono nel luogo di lavoro del committente e quelli presenti nel luogo di lavoro del committente, nel caso in cui sia l’appaltatore a dover operare (ovviamente si parla di rischi ulteriori ai rischi specifici dell’attività peculiare dell’appaltatore).
I rischi che derivano da modalità di esecuzione particolari
Una menzione particolare riguarda i rischi che scaturiscono da particolari modalità di esecuzione che implicano dei rischi supplementari oltre ai rischi specifici dell’attività appaltata, se esse sono richieste dal committente in maniera esplicita. Lo stesso dicasi per i rischi che provengono dalle attività che vengono effettuate dall’appaltatore verso soggetti terzi che siano presenti in maniera occasionale nell’unità produttiva in cui esso è chiamato a erogare la propria prestazione. Attenzione, però, perché non vengono ritenuti rischi interferenti i rischi specifici dell’attività del committente, dei lavoratori autonomi o degli appaltatori a cui vengono affidati attività interferenti.
L’obbligo del DUVRI
La redazione del DUVRI è obbligatoria nel momento in cui lo svolgimento di servizi o di lavori in un luogo di lavoro viene affidata a lavoratori autonomi o a un’azienda appaltatrice da parte del datore di lavoro di un’impresa committente, a prescindere dal fatto che l’attività sia considerata a basso, a medio o ad alto rischio. Il DUVRI prevede un ambito di applicazione specifico, e quindi è diverso sia dal Piano di Sicurezza e Coordinamento che dal Piano Operativo di Sicurezza, i quali sono correlati alla gestione della sicurezza nei cantieri edili.