Il nuovo decreto sviluppo include una norma particolarmente importante per contrastare il fenomeno della disoccupazione “qualificata”, in forte crescita, soprattutto al Sud, come conseguenza diretta dell’attuale crisi economica. La misura di intervento, adottata con Decreto Interministeriale del 24/5/2012, prevede l’erogazione di un “bonus fiscale” per le imprese che decidono di assumere personale qualificato in materie scientifiche e magistrali (anche con laurea breve), a tempo indeterminato, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Possono usufruire dell’incentivo tutte le aziende che assumeranno, nel periodo di tempo che va tra il 14 maggio 2012 e il 13 maggio 2013, addetti svantaggiati. Le agevolazioni previste consistono in un bonus fiscale calcolato nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato aumentati a 24 mesi nel caso di assunzione di lavoratori “molto svantaggiati”.
Le categorie di lavoratori, oggetto del presente provvedimento, sono disciplinate dall’art. , punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ed include nella categoria di lavoratori svantaggiati persone che non lavorano da oltre 6 mesi o che non sono in possesso di un diploma di scuola superiore, lavoratori che hanno superato i 50 anni o persone che vivono da sole e con soggetti a carico. Per lavoratori “molto svantaggiati” si intendono, invece, tutti i soggetti che non lavorano da oltre 24 mesi.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono trasmettere apposita richiesta alla Regione competente che, esaminata la domanda, provvede a comunicarne l’accoglimento. Il beneficio, una volta concesso può essere fruito tramite F24 a partire dalla data di accoglimento ed entro due anni dall’assunzione.
Il Decreto, inoltre, stabilisce i casi in cui si può incorrere nella revoca del beneficio:
- nel caso in cui, al termine dell’anno, il numero di lavoratori assunti presso un’impresa risulti inferiore o pari a quello indicato nei 12 mesi precedenti;
- nel caso in cui i datori di lavoro non assolvano all’obbligo di mantenere i nuovi posti di lavoro creati per tre anni, ridotti a due nel caso di piccole o medie imprese;
- nel caso in cui siano accertate violazioni contributive e fiscali a carico del datore di lavoro.
Il provvedimento che, apre uno spiraglio, sulle possibilità di collocare sul mercato del lavoro categorie particolarmente colpite dalla crisi, è frutto di un accordo tra Stato e Regioni e prevede l’impiego di fondi specifici per ogni regione: 65 milioni di euro per la Sicilia, 20 milioni per Sardegna, Calabria e Campania , 10 milioni per la Puglia, 4 milioni per l’Abruzzo, 2 per la Basilicata e 1 per il Molise.